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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


86374
DDL7681-0002
Progetto di legge Camera n. 7681 - testo presentato - (DDL13-7681)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C7681. TESTIPDL
...C7681.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC7681 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - A distanza di più di venti anni
  dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, superata
  poi dalla normativa complessiva di istituzione del Servizio
  sanitario nazionale, è giunto il momento di rivederne alcuni
  aspetti.  Tale legge, nata sotto la spinta del movimento
  basagliano di critica alla istituzione psichiatrica, pressata
  dalla minaccia di un  referendum  abrogativo della vecchia
  norma contenuta nella legge 14 febbraio 1904, n. 36, è
  diventata sintomatica di un periodo della storia italiana e
  per questo sembra essere intoccabile ed immodificabile.
  Periodo, quello, caratterizzato dalle facili ideologizzazioni
  e verbalizzazioni rivoluzionarie per le quali il dubbio
  scientifico, la ricerca, lo studio e la riflessione critica
  non hanno avuto spazio essendo soffocate da  slogan  di
  grande risonanza demagogica.
     Il "problema psichiatria", in tale contesto culturale, è
  stato ridotto e semplificato a mero problema di oppressione,
  di repressione e di violenza istituzionale, ed il manicomio è
  stato additato come l'unico colpevole della non guarigione e
  della emarginazione sociale degli psicotici.
     Fermo restando che nessuno può pensare di tornare alla
  vecchia logica manicomiale che vedeva l'ospedale psichiatrico
  al centro e quale unico strumento dell'assistenza al malato di
  mente, è comunque necessario avviare una revisione critica
  della legge affrontando, quanto meno, alcuni aspetti
  normativi.
     Un problema della legge vigente che ha suscitato
  perplessità e critiche è quello relativo alla condizione
 
                               Pag. 2
 
  accertata di "alterazione psichica" per poter effettuare il
  trattamento sanitario obbligatorio del malato di mente.  Questa
  locuzione, usata dal legislatore, senza chiarirne il senso, ha
  lasciato adito ad ambigue interpretazioni.  E' naturale,
  infatti, chiedersi che cosa si debba intendere per
  "alterazione psichica" soprattutto quando lo stesso
  legislatore, nella relazione al disegno di legge, ebbe a dare
  una spiegazione assolutamente inefficace: "Per poter
  ricoverare un malato di mente, questi deve presentare gravi
  alterazioni psichiche e debbono esistere condizioni e
  circostanze tali da rendere impossibile l'adozione di idonee
  misure sanitarie di altra natura".
     La preoccupazione, nata in contrasto ideologico alla
  citata legge n. 36 del 1904, di non menzionare la
  "pericolosità" quale condizione per effettuare il trattamento
  sanitario obbligatorio (TSO), ha finito per creare,
  soprattutto sul piano pratico, non pochi disagi per gli
  operatori e per gli assistiti.  Soprattutto negli episodi acuti
  (psicosi dissociativa acuta, espansività maniacale, confusione
  mentale, depressioni gravi, eccetera) il fenomeno della
  pericolosità con etero ed autoaggressività compare con
  frequenza non irrilevante e continua, quindi, ad esistere
  nonostante sia sottaciuto dalle legge.  Tra l'altro, le
  modalità del ricovero appaiono estremamente complicate,
  eccessivamente burocratizzate e tali da rendere inefficace la
  immediatezza dell'atto sanitario.  La istituzione di un pronto
  soccorso psichiatrico operante a tempo pieno nell'ambito del
  dipartimento di salute mentale, previsto dal
  progetto-obiettivo "tutela della salute mentale 1994-1996"
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
  1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 93 del 22
  aprile 1994, può finalmente garantire interventi efficaci per
  i trattamenti urgenti.  Anche i meccanismi di convalida e di
  proposta del TSO devono essere semplificati assegnando tali
  compiti ai medici ed al giudice tutelare, riportando il
  ricovero ad un atto sanitario, pur tutelato da necessarie
  garanzie.
     L'ottica del ricovero a breve termine, scaturito dalla
  norma che prevede un TSO della durata di sette giorni, ha
  fatto troppo spesso ritenere erroneamente che tutte le
  situazioni riscontrabili nella patologia psichiatrica possono
  risolversi tra i sette ed i quindici giorni.
     Per questi motivi la presente proposta di legge, oltre a
  definire le condizioni per effettuare il TSO, semplifica i
  meccanismi delle procedure lasciando alla valutazione clinica
  la determinazione dei tempi di trattamento.
     Infine, una delle più serie conseguenze che la legge
  vigente ha determinato, è quella relativa al trattamento dei
  malati di mente cronici.  La cronicità nell'ambito della
  patologia mentale non è solo frutto, così come asseriva il
  movimento basagliano negli anni '70, della
  istituzionalizzazione manicomiale.  Esiste, purtroppo, una
  nuova cronicità di pazienti che, non hanno mai conosciuto il
  manicomio e che, al di fuori di brevi e magari ripetuti
  periodi di ricovero nell'ambito dei servizi ospedalieri di
  diagnosi e cura, non ricevono alcun tipo di trattamento e di
  assistenza adeguati alla loro malattia.  Infatti, il malato
  mentale cronico difficilmente accetta di sottoporsi ad un
  trattamento volontario di tipo riabilitativo, non essendo
  consapevole del proprio stato di malattia e così finisce per
  essere abbandonato al proprio destino.
     Questo è il motivo per il quale la presente proposta di
  legge prevede il TSO anche in ambienti di lunga degenza quali
  possono essere le strutture residenziali e
  semiresidenziali.
 
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