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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8638
DDL0487-0006
Progetto di legge Camera n. 487 - testo presentato - (DDL13-487)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C487. TESTIPDL
...C487.
...PROPOSTA DI LEGGE -
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC487 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito
  da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici,
  qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando
  concorrano le seguenti condizioni:
         a)  il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o
  in usufrutto, di chi esercita il trasporto, o da questi
  acquistati con patto di riservato dominio, ovvero presi in
  locazione con facoltà di acquisto ed i preposti alla guida ed
  alla scorta dei veicoli, se non esercitata personalmente dal
  titolare della licenza di cui all'articolo 3, risultino
  lavoratori dipendenti o equiparati;
 
                               Pag. 5
 
         b)  le merci trasportate appartengano all'impresa o
  siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in
  affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
         c)  il trasporto serva a far affluire le merci
  all'impresa, o a spedirle dall'impresa o, per esigenze
  aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;
         d)  il trasporto costituisca soltanto un'attività
  accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.
     2.  In caso di guasto di breve durata del veicolo
  normalmente utilizzato dall'impresa, il trasporto può essere
  effettuato con un veicolo preso in locazione senza conducente,
  previa comunicazione all'ufficio provinciale della
  motorizzazione civile che ha rilasciato la licenza.
     3.  Una copia del contratto di locazione di cui al comma 2
  deve essere conservata durante il trasporto.
     4.  L'ufficio provinciale della motorizzazione civile può
  effettuare eventuali controlli anche successivamente alla
  esecuzione dei trasporti.
     5.  Chiunque esegua il trasporto di cose in conto proprio
  senza essere munito della licenza di cui all'articolo 3 è
  punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
  lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
     6.  Se l'illecito di cui al comma 5 viene accertato durante
  l'esecuzione del trasporto, si procede al sequestro del
  veicolo e della merce.
     7.  L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di
  autotrasporto di cose in conto proprio ha come effetto la
  cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 15 e
  l'interessato non può essere riscritto se non dopo che siano
  trascorsi due anni dalla sua cancellazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-487 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0487 TOTPAG=0015 TOTDOC=0033 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=017 PAGFIN=0005 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=048700 00 FASCIDC=13DDL0487 SORTNAV=0048700 000 00000 ZZDDLC487 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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