| 1. L'impresa che intenda esercitare l'autotrasporto di
cose in conto proprio con veicoli di massa complessiva
superiore ai 6.000 kg deve presentare all'ufficio provinciale
della motorizzazione civile del luogo in cui ha sede, apposita
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domanda dalla quale risultino il numero e la massa complessiva
di ciascuno dei veicoli per i quali si chiede
l'autorizzazione, nonché la documentazione necessaria a
dimostrare l'esigenza di trasporto.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile
rilascia all'impresa richiedente, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, una licenza nella quale sono
elencate le cose che possono essere trasportate.
3. Una copia conforme della licenza di cui al comma 2,
rilasciata dallo stesso ufficio provinciale della
motorizzazione civile, deve trovarsi a bordo del veicolo.
4. Il regolamento, di cui all'articolo 24, stabilisce la
documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della
prima licenza e per le eventuali variazioni del suo
contenuto.
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