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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


864
DDL0063-0002
Progetto di legge Camera n. 63 - testo presentato - (DDL13-63)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C63. TESTIPDL
...C63.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC63 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -  La presente proposta di legge
  si propone due obiettivi principali:
       il primo consiste nella privatizzazione completa del
  servizio farmaceutico, che garantirebbe una ottimizzazione
  economica della gestione ed uno sgravio per le funzioni
  istituzionali comunali;
       il secondo riguarda alcune modifiche migliorative
  concernenti l'apertura di farmacie in condizioni territoriali
  particolari, le procedure concorsuali, il decentramento delle
  farmacie urbane, i dispensari farmaceutici.
     Secondo la legislazione vigente i comuni detengono il
  diritto di prelazione del 50 per cento delle farmacie di nuova
  istituzione.  Le farmacie possono essere gestite solo dal
  comune od a mezzo di società di capitali costituite tra il
  comune ed i farmacisti che, al momento della costituzione
  della società, prestino la loro attività presso farmacie
  comunali.
     La legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi
  urgenti in materia di finanza pubblica, prevede all'articolo
  12 che i comuni, per l'esercizio di servizi pubblici, possano
  costituire apposite società per azioni senza il vincolo della
  proprietà maggioritaria stabilito dall'articolo 22 della legge
  n. 142 del 1990 e anche in deroga all'articolo 10 della legge
  n. 362 del 1991.  Con tale articolo esiste il presupposto
  legislativo per stabilire che può divenire socio di tale
  società un qualsiasi soggetto, senza necessità che si tratti
 
                               Pag. 2
 
  di un farmacista dipendente della farmacia pubblica oggetto di
  trasferimento.  Questo significa che gruppi imprenditoriali e
  finanziari potrebbero diventare azionisti di maggioranza di
  dette società, proprietarie di decine di farmacie.  Tale legge,
  pur essendo in contrasto con le leggi n. 475 del 1968 e n. 362
  del 1991, è estremamente pericolosa per l'evoluzione
  dell'attuale assetto giuridico-organizzativo delle farmacie
  private in Italia.  Ebbene, con la nuova norma appaiono
  evidenti le modifiche ipotizzabili all'assetto del servizio
  farmaceutico ed all'immagine della farmacia, qualora azionista
  di maggioranza di tale società divenisse un unico gruppo
  imprenditoriale.  Tale norma legislativa costituisce un
  incentivo all'esercizio del diritto di prelazione, da parte
  del comune, sulle nuove sedi farmaceutiche, con interventi che
  potrebbero non essere rivolti a soddisfare le esigenze
  dell'assistenza farmaceutica alla popolazione, bensì con scopi
  di carattere speculativo.  Inoltre, in un momento in cui i
  comuni sono notevolmente appesantiti economicamente, una tale
  modifica legislativa rappresenta la possibilità di reperire
  fondi per altre iniziative sociali, attualmente carenti come
  le residenze assistenziali per anziani.
     L'articolo 1, che apporta modifiche agli articoli 9 e 10
  della legge n. 475 del 1968, sancisce il principio secondo il
  quale viene esclusa la possibilità per i comuni di assumere la
  titolarità delle farmacie di nuova istituzione; le farmacie
  che si renderanno vacanti e quelle di nuova istituzione
  dovranno essere messe tutte a concorso.  Scompare in tal modo
  la figura della farmacia comunale.  Di conseguenza, il comma 2
  del citato articolo 1 abroga i commi secondo, terzo, quarto e
  sesto dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n.  475, che
  dettavano regole per l'assegnazione della titolarità delle
  farmacie comunali.
     In relazione all'attuale esistenza di farmacie comunali
  sul territorio nazionale, l'articolo 2 prevede che queste
  ultime debbano cessare la loro attività entro due anni dalla
  data di entrata in vigore della legge, ed essere cedute a
  farmacisti, con diritto di prelazione per i farmacisti
  dipendenti, od a società di farmacisti.
     L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 4 della legge n.
  362 del 1991, riguarda le procedure concorsuali: elimina i
  limiti di età per la partecipazione ai concorsi e tiene conto
  del fatto che i commi 3, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della
  legge n.  362 del 1991, che attribuivano al Ministro della
  sanità competenze sostitutive all'autorità regionale e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati
  dichiarati incostituzionali con sentenza n.  352 del 23 luglio
  1992 della Corte costituzionale.  Le procedure concorsuali
  possono eventualmente formare oggetto di un separato
  provvedimento di legge.
     Non si comprende il senso e la logica, in base alla
  disciplina attualmente in vigore, del comma 2 dell'articolo 4
  della legge n.  362 del 1991, (procedure concorsuali) dove si
  limita l'accesso al concorso ai farmacisti che abbiano
  compiuto sessanta anni di età; a rigor di logica, se a
  sessanta anni non si può diventare titolari di farmacia non si
  dovrebbe neppure poterla acquistare; altresì con la stessa
  logica un farmacista al compimento del sessantesimo anno di
  età dovrebbe essere messo in pensione.
     L'articolo 4, riguardante il decentramento delle farmacie,
  si propone di superare le difficoltà interpretative
  dell'articolo 5 della legge n.  362 del 1991, che viene
  sostituito integralmente, attribuendo particolare importanza
  al decentramento quale ulteriore e necessario strumento di
  territorializzazione del servizio farmaceutico.  Con tale
  articolo si stabilisce che nel caso di mancanza di domanda di
  trasferimento o di insufficienza della medesima rispetto al
  numero delle sedi da assegnare, in relazione al fatto che la
  farmacia è un servizio a valenza pubblica o comunque di
  pubblica utilità, tenuto conto del secondo comma dell'articolo
  1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971,
  n.  1275, il trasferimento può essere disposto dall'autorità
  sanitaria competente secondo graduatorie stabilite sulla base
 
                               Pag. 3
 
  di criteri definiti con legge della regione o delle province
  autonome di Trento e di Bolzano.
     Viene sancita infine, con l'articolo 5, che modifica
  l'articolo 1 della legge n. 221 del 1968, la semplice facoltà
  e non l'obbligatorietà per l'autorità regionale o provinciale
  di istituire i dispensari farmaceutici, qualora sussistano le
  condizioni di legge.  L'articolo in questione prevede la
  riformulazione dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n.
  221, aggiungendo un comma che stabilisce che nelle stazioni di
  cura e di turismo, le regioni e le province autonome possano
  autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura
  di nuove farmacie, tenuto conto della media giornaliera delle
  presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione
  turistica.
 
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