| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
si propone due obiettivi principali:
il primo consiste nella privatizzazione completa del
servizio farmaceutico, che garantirebbe una ottimizzazione
economica della gestione ed uno sgravio per le funzioni
istituzionali comunali;
il secondo riguarda alcune modifiche migliorative
concernenti l'apertura di farmacie in condizioni territoriali
particolari, le procedure concorsuali, il decentramento delle
farmacie urbane, i dispensari farmaceutici.
Secondo la legislazione vigente i comuni detengono il
diritto di prelazione del 50 per cento delle farmacie di nuova
istituzione. Le farmacie possono essere gestite solo dal
comune od a mezzo di società di capitali costituite tra il
comune ed i farmacisti che, al momento della costituzione
della società, prestino la loro attività presso farmacie
comunali.
La legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante interventi
urgenti in materia di finanza pubblica, prevede all'articolo
12 che i comuni, per l'esercizio di servizi pubblici, possano
costituire apposite società per azioni senza il vincolo della
proprietà maggioritaria stabilito dall'articolo 22 della legge
n. 142 del 1990 e anche in deroga all'articolo 10 della legge
n. 362 del 1991. Con tale articolo esiste il presupposto
legislativo per stabilire che può divenire socio di tale
società un qualsiasi soggetto, senza necessità che si tratti
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di un farmacista dipendente della farmacia pubblica oggetto di
trasferimento. Questo significa che gruppi imprenditoriali e
finanziari potrebbero diventare azionisti di maggioranza di
dette società, proprietarie di decine di farmacie. Tale legge,
pur essendo in contrasto con le leggi n. 475 del 1968 e n. 362
del 1991, è estremamente pericolosa per l'evoluzione
dell'attuale assetto giuridico-organizzativo delle farmacie
private in Italia. Ebbene, con la nuova norma appaiono
evidenti le modifiche ipotizzabili all'assetto del servizio
farmaceutico ed all'immagine della farmacia, qualora azionista
di maggioranza di tale società divenisse un unico gruppo
imprenditoriale. Tale norma legislativa costituisce un
incentivo all'esercizio del diritto di prelazione, da parte
del comune, sulle nuove sedi farmaceutiche, con interventi che
potrebbero non essere rivolti a soddisfare le esigenze
dell'assistenza farmaceutica alla popolazione, bensì con scopi
di carattere speculativo. Inoltre, in un momento in cui i
comuni sono notevolmente appesantiti economicamente, una tale
modifica legislativa rappresenta la possibilità di reperire
fondi per altre iniziative sociali, attualmente carenti come
le residenze assistenziali per anziani.
L'articolo 1, che apporta modifiche agli articoli 9 e 10
della legge n. 475 del 1968, sancisce il principio secondo il
quale viene esclusa la possibilità per i comuni di assumere la
titolarità delle farmacie di nuova istituzione; le farmacie
che si renderanno vacanti e quelle di nuova istituzione
dovranno essere messe tutte a concorso. Scompare in tal modo
la figura della farmacia comunale. Di conseguenza, il comma 2
del citato articolo 1 abroga i commi secondo, terzo, quarto e
sesto dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che
dettavano regole per l'assegnazione della titolarità delle
farmacie comunali.
In relazione all'attuale esistenza di farmacie comunali
sul territorio nazionale, l'articolo 2 prevede che queste
ultime debbano cessare la loro attività entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge, ed essere cedute a
farmacisti, con diritto di prelazione per i farmacisti
dipendenti, od a società di farmacisti.
L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 4 della legge n.
362 del 1991, riguarda le procedure concorsuali: elimina i
limiti di età per la partecipazione ai concorsi e tiene conto
del fatto che i commi 3, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della
legge n. 362 del 1991, che attribuivano al Ministro della
sanità competenze sostitutive all'autorità regionale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati
dichiarati incostituzionali con sentenza n. 352 del 23 luglio
1992 della Corte costituzionale. Le procedure concorsuali
possono eventualmente formare oggetto di un separato
provvedimento di legge.
Non si comprende il senso e la logica, in base alla
disciplina attualmente in vigore, del comma 2 dell'articolo 4
della legge n. 362 del 1991, (procedure concorsuali) dove si
limita l'accesso al concorso ai farmacisti che abbiano
compiuto sessanta anni di età; a rigor di logica, se a
sessanta anni non si può diventare titolari di farmacia non si
dovrebbe neppure poterla acquistare; altresì con la stessa
logica un farmacista al compimento del sessantesimo anno di
età dovrebbe essere messo in pensione.
L'articolo 4, riguardante il decentramento delle farmacie,
si propone di superare le difficoltà interpretative
dell'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, che viene
sostituito integralmente, attribuendo particolare importanza
al decentramento quale ulteriore e necessario strumento di
territorializzazione del servizio farmaceutico. Con tale
articolo si stabilisce che nel caso di mancanza di domanda di
trasferimento o di insufficienza della medesima rispetto al
numero delle sedi da assegnare, in relazione al fatto che la
farmacia è un servizio a valenza pubblica o comunque di
pubblica utilità, tenuto conto del secondo comma dell'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971,
n. 1275, il trasferimento può essere disposto dall'autorità
sanitaria competente secondo graduatorie stabilite sulla base
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di criteri definiti con legge della regione o delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Viene sancita infine, con l'articolo 5, che modifica
l'articolo 1 della legge n. 221 del 1968, la semplice facoltà
e non l'obbligatorietà per l'autorità regionale o provinciale
di istituire i dispensari farmaceutici, qualora sussistano le
condizioni di legge. L'articolo in questione prevede la
riformulazione dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n.
221, aggiungendo un comma che stabilisce che nelle stazioni di
cura e di turismo, le regioni e le province autonome possano
autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura
di nuove farmacie, tenuto conto della media giornaliera delle
presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione
turistica.
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