| 1. All'impresa in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 è rilasciata dall'ufficio provinciale della
motorizzazione civile della provincia in cui l'impresa ha sede
principale, un'autorizzazione all'esercizio dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 6.000 kg.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere in
disponibilità dell'impresa, intendendosi come disponibili i
veicoli in proprietà o in usufrutto del richiedente
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l'autorizzazione, o da questi presi in locazione con facoltà
di acquisto ovvero acquistati con patto di riservato
dominio.
3. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile della
provincia di immatricolazione del veicolo rilascia una copia
conforme dell'autorizzazione, che deve accompagnare il
veicolo.
4. Qualora l'immatricolazione avvenga in provincia diversa
da quella in cui l'impresa ha sede principale, il rilascio
della copia conforme è condizionata all'esibizione
dell'autorizzazione originale. Tale copia deve accompagnare il
veicolo.
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