| 1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4,
senza aver ottenuto l'autorizzazione al trasporto di cose per
conto di terzi di cui all'articolo 6, è punito con la
reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000.
2. In caso di flagranza si procede al sequestro del
veicolo e della merce.
3. Con la sentenza di condanna può essere disposta
l'interdizione dalla professione da tre mesi a due anni.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
soggetti che esercitano professionalmente l'autotrasporto di
merci per conto di terzi con veicoli immatricolati ad uso
proprio.
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