| 1. Le imprese che esercitano attività di autotrasporto di
cose per conto di terzi o di locazione senza conducente
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esclusivamente con veicoli di massa complessiva non superiore
a 6.000 kg possono ottenere l'immatricolazione di tali veicoli
ad uso di terzi, a condizione che dimostrino l'avvenuta
iscrizione, anche in via provvisoria, alla camera di
commercio, industria, artigianato, agricoltura, per l'attività
di autotrasporto di cose per conto di terzi, o per attività di
locazione senza conducente.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono esentate dalla
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
5.
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