| 1. E' consentito, fra le imprese autorizzate al trasporto
di cose per conto di terzi, il noleggio con conducente di
autoveicoli a condizione che il relativo contratto sia
stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:
a) devono essere indicate espressamente le date di
inizio e di fine del contratto che non può essere tacitamente
prorogato;
Pag. 10
b) il conducente deve essere lavoratore alle
dipendenze dell'impresa noleggiatrice ovvero titolare o
contitolare della stessa;
c) la responsabilità vettoriale per perdita o
avaria della merce è posta a carico dell'impresa che prende a
noleggio l'autoveicolo;
d) l'impresa che ha preso a noleggio l'autoveicolo
con conducente risponde nei confronti del mittente di ogni
azione dolosa o colposa del conducente che provochi la perdita
o l'avaria della merce, salvo diritto di rivalsa ai sensi
delle disposizioni contenute nel codice civile.
2. All'impresa che noleggia ed all'impresa che prende a
noleggio l'autoveicolo con conducente senza rispettare quanto
previsto alle lettere a) e b) del comma 1, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.
| |