| (Titolarità delle farmacie).
1. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come
modificato dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n.
362, è sostituito dal seguente:
" Art. 9. - 1. Le farmacie che si rendono vacanti
e quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della
pianta organica, sono messe a concorso, restando esclusa la
possibilità per i comuni di assumerne la titolarità".
2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto comma
dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono
abrogati.
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