| 1. In caso di crisi nel settore dei trasporti di merci su
strada, si applicano le disposizioni del regolamento CEE n.
3916/90 del Consiglio del 21 dicembre 1990.
2. In applicazione di tali norme, ed esperendo la
procedura da esse prevista, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta uno o più decreti diretti
a limitare l'aumento dell'attività delle imprese iscritte nel
registro di cui all'articolo 15 e a prevedere restrizioni
all'accesso al mercato di nuove imprese, nonché a prevedere
forme di disciplina tariffaria in virtù di accordi collettivi
conclusi tra le associazioni delle imprese esercenti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi e le associazioni
di committenti.
3. Nell'ambito degli accordi collettivi di cui al comma 2,
ovvero con accordi diretti, le associazioni delle imprese
esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono
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prevedere tariffe e condizioni particolari per i contratti da
stipularsi fra le stesse imprese di trasporto.
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