| 1. Chiunque non osservi le condizioni e le tariffe di
trasporto previste dagli articoli 13 e 22 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 4.000.000 per ciascuna violazione.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica congiuntamente
a chi è tenuto al pagamento del trasporto ed al vettore.
3. Chiunque commetta, con una sola azione od omissione,
più violazioni della stessa disposizione soggiace alla
sanzione di cui al comma 1, aumentata sino al triplo.
4. Alla stessa sanzione di cui al comma 3 soggiace anche
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere per violare quanto previsto al comma
1, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa.
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