| 1. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 68, a favore degli imprenditori la cui
autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi
sia relativa ad autoveicoli di massa complessiva superiore a
18.000 kg e che abbiano in disponibilità alla data di entrata
in vigore della presente legge il relativo rimorchio, è
stanziata, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, 1997,
1998 la somma di lire 100 miliardi annue.
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