| 1. Fino al 30 giugno 1998 le imprese di autotrasporto per
conto di terzi, costituite dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, non possono ottenere immatricolazioni
per rimorchi o semirimorchi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non è applicabile
alle nuove imprese che risultano da trasformazioni, fusioni,
cessioni di aziende o di rami di aziende, e, in ogni caso, da
tutte quelle operazioni che non hanno per effetto un aumento
della capacità di trasporto.
3. Fino al termine di cui al comma 1, le imprese già
autorizzate da almeno cinque anni al trasporto di cose per
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conto di terzi possono aumentare annualmente del 30 per cento
il proprio parco veicolare, con arrotondamento all'unità
superiore delle frazioni di unità.
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