| 1. Fino al 30 giugno 1998, possono essere immatricolati
senza limiti e condizioni a favore di imprese che siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che esercitino
i trasporti combinati, veicoli trattori isolati destinati
esclusivamente al trasporto combinato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
caratteristiche della targa di identificazione dei trattori di
cui al comma 1, che, comunque, deve consentire il controllo
affinché tali trattori non siano utilizzati per il traino ai
semirimorchi non destinati al trasporto combinato.
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