| (Farmacie comunali).
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le farmacie comunali devono essere messe in
vendita, con diritto di prelazione per i farmacisti dipendenti
o per le società di farmacisti.
2. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale
disposizione si applica ai comuni fino a 12.500 abitanti, con
il limite di una farmacia per comune, e agli altri comuni
senza alcun limite".
| |