| 1. Fino al 30 giugno 1998 le tariffe obbligatorie, di cui
al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono
sostituite da accordi stipulati in analogia a quanto previsto
all'articolo 13 della presente legge.
2. Ove non sia possibile stipulare gli accordi di cui al
comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, dopo
aver esperito un tentativo di mediazione, fissa, con proprio
decreto, le tariffe obbligatorie.
| |