| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1996,
1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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