| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 22, comma 3, lettera
e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, dà facoltà ai
comuni ed alle province di gestire i servizi pubblici anche a
mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura
del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati.
Negli ultimi anni, ai sensi della citata norma della legge
sulle autonomie locali, si sono avviati, da parte di comuni e
province, piani di trasformazione di aziende erogatrici di
pubblici servizi dalla forma di municipalizzate a quella di
società per azioni con prevalente capitale pubblico, al fine
di meglio rispondere alle nuove esigenze di finanziamento dei
servizi resi ai cittadini.
Il primo comma dell'articolo 824 del codice civile
peraltro stabilisce che i beni che fanno parte del patrimonio
indisponibile di province e comuni, tra i quali rientrano i
beni delle aziende erogatrici di pubblici servizi, non possono
essere sottratti alla loro destinazione, e pertanto non
possono essere ceduti se non previa cessazione della loro
destinazione a pubblico servizio.
Vi è allora il serio rischio che il trasferimento di beni
delle aziende municipalizzate alle costituende società per
azioni possa essere considerato, sotto il profilo formale,
atto di sottrazione dei beni stessi alla loro destinazione,
come tale non consentito dalla vigente disciplina.
E' necessario pertanto precisare che ai trasferimenti dei
beni di comuni e province destinati a pubblico servizio alle
società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e) della citata legge n. 142 del 1990, non si
applicano le disposizioni relative ai beni patrimoniali degli
enti pubblici territoriali.
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