| 1. Ai trasferimenti da parte di province e comuni di beni
destinati a pubblico servizio a favore di società per azioni
costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera
e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano
le disposizioni relative ai beni patrimoniali degli enti
pubblici territoriali, previste dall'articolo 824, primo
comma, del codice civile.
| |