| (Procedure concorsuali).
1. L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è
sostituito dal seguente:
" Art. 4. - (Procedure concorsuali). 1. Il
conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di
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nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio
ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami
bandito, entro il mese di marzo di ogni anno dispari, dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiori di
età e in possesso dei diritti civili e politici che siano
iscritti all'albo professionale dei farmacisti.
3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per
l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione
nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano, entro i
dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando, alla
nomina della commissione giudicatrice, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa diffida, provvede nei trenta
giorni successivi a nominare un commissario ad acta
incaricato di bandire il concorso e di procedere alla
immediata sostituzione del commissario che non partecipi per
più di tre volte ai lavori della commissione giudicatrice".
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