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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8673
DDL0490-0002
Progetto di legge Camera n. 490 - testo presentato - (DDL13-490)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C490. TESTIPDL
...C490.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC490 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  nasce dalla necessità di attivare una serie di opportuni
  correttivi alla normativa esistente in materia di ordinamento
  della professione di medico-chirurgo, ritenuta oramai obsoleta
  ed inadeguata alle esigenze e alle aspettative della
  professione del medico chirurgo, così come è andata
  delineandosi in questi ultimi cinquant'anni.  Essa mira in
  primo luogo ad introdurre importanti ed incisive modifiche ed
  integrazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
  Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al relativo regolamento per
  la esecuzione approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di operare un
  adeguamento della normativa esistente alle innovazioni che la
  realtà dei fatti impone, se vogliamo rimanere al passo delle
  altre realtà europee.   Si ritiene, infatti, che solo
  garantendo una effettiva e concreta autogestione della
  professione medica, è possibile tutelare maggiormente la
  categoria professionale dei medici chirurghi e allo stesso
  tempo salvaguardare i diritti dei malati.
     La funzione di autogoverno che la presente proposta di
  legge prevede per gli ordini dei medici chirurghi, si riflette
  positivamente sull'organizzazione interna della Federazione
  nazionale.  Non c'è dubbio che il coinvolgimento degli ordini
  provinciali nella gestione della professione del
  medico-chirurgo, al quale viene attribuita maggiore autonomia
  e maggiori competenze, è sinonimo di grande democrazia.
  Infatti, la costituzione di un organo intermedio tra i vertici
 
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  e la base degli iscritti migliorerebbe certamente i rapporti
  dell'ordine con la base e garantirebbe una sua maggiore
  funzionalità.
     L'urgenza di una nuova regolamentazione che distingua le
  peculiarità e le differenze fra i vari ordini finora tenuti
  assieme è ormai riconosciuta ed avvertita da più parti.  Sia la
  Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
  degli odontoiatri, sia le associazioni maggiormente
  rappresentative degli odontoiatri, sia l'Unione europea stanno
  spingendo in questo senso.  Come si muove in questo senso il
  nostro Parlamento, che recentemente sta procedendo
  all'approvazione di una legge che istituisca un ordine
  specifico per gli odontoiatri.
     Queste ed altre ragioni, come quella di garantire una
  maggiore rappresentatività dell'ordine professionale sul
  territorio, ci hanno indotto a presentare la seguente proposta
  di legge.
     Entrando nel merito dell'articolato della presente
  proposta di legge, con l'articolo 1, come già previsto dalla
  normativa vigente in materia, viene definito l'ambito
  d'azione, prevedendo per l'esercizio della professione di
  medico chirurgo la obbligatorietà dell'iscrizione all'apposito
  albo, la cui tenuta è affidata all'ordine.
     Con l'articolo 2 si definisce l'articolazione delle varie
  strutture sul territorio, istituendo un ordine dei medici
  chirurghi per ogni provincia, una federazione regionale per
  ogni regione e la Federazione nazionale degli ordini con sede
  in Roma.
     Con l'articolo 3 si disciplina la composizione degli
  organi dell'ordine provinciale, costituito dal consiglio
  direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e dal
  presidente.
     Con gli articoli 4 e 5 si definiscono, rispettivamente, le
  attribuzioni e le competenze del consiglio generale, del
  consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del
  presidente, del vice presidente, del segretario e del
  tesoriere dell'ordine.
     Con l'articolo 6 si disciplina la convocazione del
  consiglio direttivo, convocato, di norma, per iniziativa del
  presidente o su ri- chiesta di almeno un terzo dei
  componenti.
     Con l'articolo 7 si definiscono le modalità per le
  elezioni del consiglio direttivo, prevedendo il voto espresso
  per lista secondo il sistema proporzionale e stabilendo un
  premio di maggioranza, del 20 per cento dei seggi, alla lista
  di maggioranza relativa.
     Con gli articoli 8, 9 e 10 si definiscono rispettivamente
  la composizione del seggio elettorale, le modalità di
  votazione e di scrutinio.
     Con l'articolo 11 si disciplina la proclamazione degli
  eletti.
     Con l'articolo 12 si dettano norme per le elezioni interne
  al consiglio direttivo e il consiglio dei revisori dei conti
  per l'elezione dei rispettivi presidenti.
     Con gli articoli 13 e 14 si definiscono, rispettivamente,
  gli organi della federazione regionale, costituiti dal
  consiglio, composto da tutti i presidenti delle regioni e dai
  rappresentanti nominati dai consigli direttivi degli ordini
  tra gli iscritti, dalla giunta e dal presidente, e le
  competenze ad essi attribuite.
     Con gli articoli 15 e 17 si definiscono, rispettivamente,
  gli organi della Federazione nazionale degli ordini che
  consistono nel consiglio nazionale, il comitato centrale, il
  collegio dei revisori dei conti e il presidente, e le
  competenze ad essi attribuiti.
     Con gli articoli 16 e 18 si dettano norme,
  rispettivamente, per l'elezione delle cariche interne alla
  Federazione nazionale e le competenze ad esse attribuite.
     Con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, si disciplinano,
  rispettivamente, le modalità per la sostituzione dei
  componenti gli organi collegiali in caso di morte o
  dimissioni, i procedimenti e le sanzioni disciplinari, i
  rapporti con l'autorità giudiziaria, gli esami di abilitazione
  all'esercizio della professione.
     Infine, con gli articoli 24 e 25 si stabiliscono le norme
  transitorie e finali.
     Considerando che con la presente proposta di legge trovano
  concretizzazione le istanze sollevate sia dal mondo accademico
  sia da quello sanitario sulla necessità ed esigenza di nuove
  norme in materia di formazione e organizzazione professionale,
  auspichiamo che la nostra iniziativa possa trovare il consenso
  delle altre forze politiche presenti in Parlamento.
 
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