| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dalla necessità di attivare una serie di opportuni
correttivi alla normativa esistente in materia di ordinamento
della professione di medico-chirurgo, ritenuta oramai obsoleta
ed inadeguata alle esigenze e alle aspettative della
professione del medico chirurgo, così come è andata
delineandosi in questi ultimi cinquant'anni. Essa mira in
primo luogo ad introdurre importanti ed incisive modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al relativo regolamento per
la esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di operare un
adeguamento della normativa esistente alle innovazioni che la
realtà dei fatti impone, se vogliamo rimanere al passo delle
altre realtà europee. Si ritiene, infatti, che solo
garantendo una effettiva e concreta autogestione della
professione medica, è possibile tutelare maggiormente la
categoria professionale dei medici chirurghi e allo stesso
tempo salvaguardare i diritti dei malati.
La funzione di autogoverno che la presente proposta di
legge prevede per gli ordini dei medici chirurghi, si riflette
positivamente sull'organizzazione interna della Federazione
nazionale. Non c'è dubbio che il coinvolgimento degli ordini
provinciali nella gestione della professione del
medico-chirurgo, al quale viene attribuita maggiore autonomia
e maggiori competenze, è sinonimo di grande democrazia.
Infatti, la costituzione di un organo intermedio tra i vertici
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e la base degli iscritti migliorerebbe certamente i rapporti
dell'ordine con la base e garantirebbe una sua maggiore
funzionalità.
L'urgenza di una nuova regolamentazione che distingua le
peculiarità e le differenze fra i vari ordini finora tenuti
assieme è ormai riconosciuta ed avvertita da più parti. Sia la
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sia le associazioni maggiormente
rappresentative degli odontoiatri, sia l'Unione europea stanno
spingendo in questo senso. Come si muove in questo senso il
nostro Parlamento, che recentemente sta procedendo
all'approvazione di una legge che istituisca un ordine
specifico per gli odontoiatri.
Queste ed altre ragioni, come quella di garantire una
maggiore rappresentatività dell'ordine professionale sul
territorio, ci hanno indotto a presentare la seguente proposta
di legge.
Entrando nel merito dell'articolato della presente
proposta di legge, con l'articolo 1, come già previsto dalla
normativa vigente in materia, viene definito l'ambito
d'azione, prevedendo per l'esercizio della professione di
medico chirurgo la obbligatorietà dell'iscrizione all'apposito
albo, la cui tenuta è affidata all'ordine.
Con l'articolo 2 si definisce l'articolazione delle varie
strutture sul territorio, istituendo un ordine dei medici
chirurghi per ogni provincia, una federazione regionale per
ogni regione e la Federazione nazionale degli ordini con sede
in Roma.
Con l'articolo 3 si disciplina la composizione degli
organi dell'ordine provinciale, costituito dal consiglio
direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e dal
presidente.
Con gli articoli 4 e 5 si definiscono, rispettivamente, le
attribuzioni e le competenze del consiglio generale, del
consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, del
presidente, del vice presidente, del segretario e del
tesoriere dell'ordine.
Con l'articolo 6 si disciplina la convocazione del
consiglio direttivo, convocato, di norma, per iniziativa del
presidente o su ri- chiesta di almeno un terzo dei
componenti.
Con l'articolo 7 si definiscono le modalità per le
elezioni del consiglio direttivo, prevedendo il voto espresso
per lista secondo il sistema proporzionale e stabilendo un
premio di maggioranza, del 20 per cento dei seggi, alla lista
di maggioranza relativa.
Con gli articoli 8, 9 e 10 si definiscono rispettivamente
la composizione del seggio elettorale, le modalità di
votazione e di scrutinio.
Con l'articolo 11 si disciplina la proclamazione degli
eletti.
Con l'articolo 12 si dettano norme per le elezioni interne
al consiglio direttivo e il consiglio dei revisori dei conti
per l'elezione dei rispettivi presidenti.
Con gli articoli 13 e 14 si definiscono, rispettivamente,
gli organi della federazione regionale, costituiti dal
consiglio, composto da tutti i presidenti delle regioni e dai
rappresentanti nominati dai consigli direttivi degli ordini
tra gli iscritti, dalla giunta e dal presidente, e le
competenze ad essi attribuite.
Con gli articoli 15 e 17 si definiscono, rispettivamente,
gli organi della Federazione nazionale degli ordini che
consistono nel consiglio nazionale, il comitato centrale, il
collegio dei revisori dei conti e il presidente, e le
competenze ad essi attribuiti.
Con gli articoli 16 e 18 si dettano norme,
rispettivamente, per l'elezione delle cariche interne alla
Federazione nazionale e le competenze ad esse attribuite.
Con gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, si disciplinano,
rispettivamente, le modalità per la sostituzione dei
componenti gli organi collegiali in caso di morte o
dimissioni, i procedimenti e le sanzioni disciplinari, i
rapporti con l'autorità giudiziaria, gli esami di abilitazione
all'esercizio della professione.
Infine, con gli articoli 24 e 25 si stabiliscono le norme
transitorie e finali.
Considerando che con la presente proposta di legge trovano
concretizzazione le istanze sollevate sia dal mondo accademico
sia da quello sanitario sulla necessità ed esigenza di nuove
norme in materia di formazione e organizzazione professionale,
auspichiamo che la nostra iniziativa possa trovare il consenso
delle altre forze politiche presenti in Parlamento.
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