| (Articolazione territoriale).
1. Per ogni provincia è costituito l'ordine dei medici
chirurghi, ed il relativo albo professionale. Per ogni
regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e del Trentino
Alto-Adige, è costituita la federazione regionale degli ordini
dei medici chirurghi, di seguito denominata "federazione
regionale". Gli ordini di Aosta, di Trento e di Bolzano
svolgono le funzioni attribuite alle federazioni regionali. E'
costituita la Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi, con sede in Roma, di seguito denominata
"Federazione nazionale".
2. Ogni medico chirurgo deve essere iscritto nell'ordine
della provincia in cui esercita prevalentemente la
professione.
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