| (Competenza dell'assemblea degli iscritti, del consiglio
direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale.
1. All'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 3,
comma 1, spettano le seguenti competenze:
a) eleggere il consiglio direttivo ed il collegio
dei revisori dei conti;
b) approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
c) decidere sui ricorsi avverso la tassa annuale e
le altre tasse stabilite dal consiglio direttivo, che possono
essere proposti da almeno il 10 per cento degli iscritti;
d) adottare i regolamenti proposti dal consiglio
direttivo, che sono soggetti all'approvazione della
Federazione nazionale e sono comunicati al Ministero della
sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per
l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1950, n. 221. I regolamenti relativi al personale
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dipendente dell'ordine sono inviati anche alla Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione
pubblica.
2. L'assemblea degli iscritti si riunisce, su convocazione
del presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché per
l'assolvimento delle altre attribuzioni stabilite al comma
1.
3. Al consiglio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2,
spettano le seguenti competenze:
a) eleggere, fra i propri componenti, il
presidente;
b) provvedere alle iscrizioni ed alle
cancellazioni dall'albo;
c) provvedere alla tenuta dell'albo ed alla sua
pubblicazione annuale;
d) vigilare sulla conservazione del decoro e della
indipendenza della professione;
e) designare i rappresentanti dell'ordine presso
commissioni, enti ed organismi;
f) promuovere iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale
degli iscritti;
g) concorrere, con le autorità locali, alla
predisposizione ed all'attuazione di provvedimenti di
interesse della professione;
h) esercitare il potere disciplinare nei confronti
di tutti gli iscritti;
i) intervenire, ove richiesto, nelle controversie
fra medico e medico o fra medico e persone od enti in
relazione all'attività professionale per ragioni di spese, di
onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza, o,
in caso di non riuscito accordo, dando il parere sulle
controversie stesse;
l) valutare, a richiesta dell'iscritto, la
congruità degli onorari per l'opera professionale prestata;
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m) assumere iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione medica ed alla difesa
delle competenze professionali;
n) provvedere all'amministrazione dei beni
dell'ordine;
o) proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
p) stabilire, entro i limiti necessari per il
funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi
compiti istituzionali, una tassa annuale. Stabilire, inoltre,
le tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il
rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri, per la
liquidazione degli onorari proporzionalmente alla relativa
entità, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché le
tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata
all'ordine;
q) richiedere al presidente la convocazione
dell'assemblea degli iscritti qualora lo ritenga opportuno in
relazione a temi di particolare interesse;
r) apportare alle tariffe minime e massime degli
onorari delle prestazioni medico-chirurgiche aumenti o
diminuzioni non superiori al 30 per cento, in relazione ad
esigenze di carattere locale;
s) promuovere periodiche verifiche della specifica
professionalità nei confronti degli iscritti ed effettuare, se
di competenza territoriale, l'esame di abilitazione. In sede
di prima applicazione della presente legge, tali verifiche
sono costituite dall'accertata frequenza ogni cinque anni ad
un numero di ore di aggiornamento accreditate ai sensi della
lettera f) del comma 1 dell'articolo 14. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Federazione nazionale stabilisce le disposizioni per
l'attuazione delle verifiche di cui alla presente lettera;
t) designare i componenti le commissioni di esame
per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al
regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica
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istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
u) provvedere alla sospensione cautelare
dall'esercizio professionale degli iscritti per i quali
risulti, a seguito di apposito parere espresso da una
commissione costituita da tre esperti, la mancanza
dell'attitudine psicofisica all'esercizio professionale. I tre
esperti sono designati, rispettivamente, dal presidente del
tribunale competente per territorio, dal consiglio direttivo,
e dall'interessato, dal coniuge o dai parenti fino al quarto
grado. Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei
familiari, il presidente del tribunale provvede alla
designazione anche del terzo esperto. La sospensione può
essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile,
previo ulteriore parere della commissione di esperti, per un
ulteriore anno.
4. Al collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo
3, comma 3, spettano le seguenti competenze:
a) esaminare il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo;
b) esaminare i documenti amministrativi e
contabili.
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