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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8679
DDL0490-0008
Progetto di legge Camera n. 490 - testo presentato - (DDL13-490)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C490. TESTIPDL
...C490.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC490 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Competenza dell'assemblea degli iscritti, del consiglio
  direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
                         provinciale.
     1.  All'assemblea degli iscritti di cui all'articolo 3,
  comma 1, spettano le seguenti competenze:
         a)  eleggere il consiglio direttivo ed il collegio
  dei revisori dei conti;
         b)  approvare il bilancio preventivo ed il conto
  consuntivo;
         c)  decidere sui ricorsi avverso la tassa annuale e
  le altre tasse stabilite dal consiglio direttivo, che possono
  essere proposti da almeno il 10 per cento degli iscritti;
         d)  adottare i regolamenti proposti dal consiglio
  direttivo, che sono soggetti all'approvazione della
  Federazione nazionale e sono comunicati al Ministero della
  sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per
  l'esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
  233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
  aprile 1950, n. 221.  I regolamenti relativi al personale
 
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  dipendente dell'ordine sono inviati anche alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione
  pubblica.
     2.  L'assemblea degli iscritti si riunisce, su convocazione
  del presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione
  del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché per
  l'assolvimento delle altre attribuzioni stabilite al comma
  1.
     3.  Al consiglio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2,
  spettano le seguenti competenze:
         a)  eleggere, fra i propri componenti, il
  presidente;
         b)  provvedere alle iscrizioni ed alle
  cancellazioni dall'albo;
         c)  provvedere alla tenuta dell'albo ed alla sua
  pubblicazione annuale;
         d)  vigilare sulla conservazione del decoro e della
  indipendenza della professione;
         e)  designare i rappresentanti dell'ordine presso
  commissioni, enti ed organismi;
         f)  promuovere iniziative finalizzate
  all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale
  degli iscritti;
         g)  concorrere, con le autorità locali, alla
  predisposizione ed all'attuazione di provvedimenti di
  interesse della professione;
         h)  esercitare il potere disciplinare nei confronti
  di tutti gli iscritti;
         i)  intervenire, ove richiesto, nelle controversie
  fra medico e medico o fra medico e persone od enti in
  relazione all'attività professionale per ragioni di spese, di
  onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
  professionale, procurando la conciliazione della vertenza, o,
  in caso di non riuscito accordo, dando il parere sulle
  controversie stesse;
         l)  valutare, a richiesta dell'iscritto, la
  congruità degli onorari per l'opera professionale prestata;
 
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         m)  assumere iniziative dirette alla repressione
  dell'esercizio abusivo della professione medica ed alla difesa
  delle competenze professionali;
         n)  provvedere all'amministrazione dei beni
  dell'ordine;
         o)  proporre all'approvazione dell'assemblea degli
  iscritti il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
         p)  stabilire, entro i limiti necessari per il
  funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi
  compiti istituzionali, una tassa annuale.  Stabilire, inoltre,
  le tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il
  rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri, per la
  liquidazione degli onorari proporzionalmente alla relativa
  entità, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché le
  tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata
  all'ordine;
         q)  richiedere al presidente la convocazione
  dell'assemblea degli iscritti qualora lo ritenga opportuno in
  relazione a temi di particolare interesse;
         r)  apportare alle tariffe minime e massime degli
  onorari delle prestazioni medico-chirurgiche aumenti o
  diminuzioni non superiori al 30 per cento, in relazione ad
  esigenze di carattere locale;
         s)  promuovere periodiche verifiche della specifica
  professionalità nei confronti degli iscritti ed effettuare, se
  di competenza territoriale, l'esame di abilitazione.  In sede
  di prima applicazione della presente legge, tali verifiche
  sono costituite dall'accertata frequenza ogni cinque anni ad
  un numero di ore di aggiornamento accreditate ai sensi della
  lettera  f)  del comma 1 dell'articolo 14.  Entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  la Federazione nazionale stabilisce le disposizioni per
  l'attuazione delle verifiche di cui alla presente lettera;
         t)  designare i componenti le commissioni di esame
  per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al
  regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica
 
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  istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 271 del 2 novembre 1957;
         u)  provvedere alla sospensione cautelare
  dall'esercizio professionale degli iscritti per i quali
  risulti, a seguito di apposito parere espresso da una
  commissione costituita da tre esperti, la mancanza
  dell'attitudine psicofisica all'esercizio professionale.  I tre
  esperti sono designati, rispettivamente, dal presidente del
  tribunale competente per territorio, dal consiglio direttivo,
  e dall'interessato, dal coniuge o dai parenti fino al quarto
  grado.  Nel caso di omissione da parte dell'interessato o dei
  familiari, il presidente del tribunale provvede alla
  designazione anche del terzo esperto.  La sospensione può
  essere comminata al massimo per un anno ed è rinnovabile,
  previo ulteriore parere della commissione di esperti, per un
  ulteriore anno.
     4.  Al collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo
  3, comma 3, spettano le seguenti competenze:
         a)  esaminare il bilancio di previsione ed il conto
  consuntivo;
         b)  esaminare i documenti amministrativi e
  contabili.
 
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