| (Decentramento delle farmacie).
1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è
sostituito dal seguente:
" Art. 5. - (Decentramento delle farmacie).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in sede di revisione della pianta organica, sentiti
il comune, l'unità sanitaria locale competente per territorio
e l'ordine provinciale dei farmacisti, tenuto conto di nuove
esigenze dell'assistenza farmaceutica derivanti da spostamenti
avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri
abitati anche senza sostanziali variazioni del numero
complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova
determinazione della circoscrizione delle sedi
farmaceutiche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità
sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competente per
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territorio, su domanda del titolare della farmacia, il
trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o
dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza
farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione,
lasciando immutato il numero delle farmacie in rapporto alla
popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile
1968, n. 475, e successive modificazioni.
3. In caso di mancanza di domande di trasferimento o
di insufficienza delle medesime rispetto al numero delle sedi
da assegnare, il trasferimento di cui al comma 2 può essere
disposto dall'autorità sanitaria competente per territorio,
secondo graduatorie stabilite sulla base dei criteri definiti
con legge della regione o delle province autonome di Trento e
di Bolzano".
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