| (Competenze del presidente, del vicepresidente, del
segretario e del tesoriere dell'ordine provinciale).
1. Al presidente dell'ordine provinciale di cui
all'articolo 3, comma 4, spettano le seguenti competenze:
a) rappresentare legalmente l'ordine;
b) convocare e presiedere il consiglio direttivo e
l'assemblea degli iscritti;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;
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d) presiedere la commissione di esame per
l'abilitazione all'esercizio professionale;
e) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Al vice presidente dell'ordine provinciale spettano le
seguenti competenze:
a) sostituire il presidente in caso di sua assenza
o impedimento;
b) svolgere le funzioni a lui delegate dal
presidente.
3. Al segretario dell'ordine provinciale spettano le
seguenti competenze:
a) curare l'archivio, i verbali delle assemblee, i
registri prescritti dalle leggi e dai regolamenti.
b) autenticare le copie delle deliberazioni e
degli altri atti da rilasciare a cura dell'ordine.
4. In caso di assenza o impedimento il segretario è
sostituito in tutte le sue funzioni dal membro del consiglio
direttivo più giovane di età che non ricopra altre cariche.
5. Al tesoriere dell'ordine provinciale spettano le
competenze di cui all'articolo 32 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito in
tutte le sue funzioni dal membro del consiglio direttivo più
anziano di età che non ricopra altre cariche.
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