| (Elezione del consiglio direttivo
e del collegio dei revisori dei conti
dell'ordine provinciale).
1. Ai fini di cui al presente articolo, titolari del
diritto elettorale attivo e passivo sono gli iscritti
all'ordine provinciale.
2. Le elezioni del consiglio direttivo e del collegio dei
revisori dei conti sono indette dal presidente dell'ordine
provinciale ogni quattro anni, in un periodo compreso tra il
mese di ottobre ed il mese di dicembre, in una data indicata
dal consiglio direttivo uscente.
3. La comunicazione agli elettori della data delle
elezioni di cui al comma 2 è effettuata tra i sessanta ed i
quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita, mediante
avviso da pubblicare nel bollettino dell'ordine, ove
esistente, nel periodico ufficiale della Federazione nazionale
e, su almeno tre quotidiani tra i più diffusi della provincia.
La pubblicazione sui quotidiani deve essere ripetuta altre due
volte nelle settimante precedenti le elezioni. La
comunicazione della data delle elezioni può essere effettuata,
in alternativa, mediante lettera raccomandata da inviare a
ciascun iscritto. Nella comunicazione sono indicati i giorni,
gli orari e la sede delle votazioni.
4. I candidati sono ragguppati in liste presentate da un
numero di iscritti all'albo provinciale, diversi dai
candidati, che deve essere almeno il doppio del numero dei
consiglieri da eleggere. Ogni candidato può far parte solo in
una lista.
5. La sottoscrizione dei presentatori delle liste deve
essere apposta su moduli predisposti dall'ordine provinciale
recanti nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di
iscrizione all'albo dei sottoscrittori e deve essere
autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della
Pag. 10
legge 21 marzo 1990, n. 53, o dal segretario dell'ordine.
Ciascun presentatore può sottoscrivere una sola lista. Nessuna
lista può comprendere un numero di candidati superiore a
quello degli eleggibili, né inferiore ad un terzo.
6. Le liste dei candidati sono presentate almeno venti
giorni prima della data di inizio delle elezioni. Sulla
regolarità delle liste decide il consiglio direttivo entro
cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Le
liste vengono numerate progressivamente secondo l'ordine di
presentazione ed affisse nella sede dell'ordine provinciale
almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
7. Le elezioni si svolgono, di norma, presso la sede
dell'ordine provinciale o nelle sedi delle unità sanitarie
locali, ed in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo.
8. Il voto è espresso per la lista, con l'eventuale
indicazione delle preferenze, che non possono, comunque,
essere superiori al numero dei componenti dell'organo da
eleggere.
9. Ad ogni lista compete un numero di seggi proporzionale
al numero dei voti ricevuti. Il 20 per cento dei seggi è
attribuito alla lista di maggioranza relativa quale premio di
maggioranza.
| |