Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8682
DDL0490-0011
Progetto di legge Camera n. 490 - testo presentato - (DDL13-490)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C490. TESTIPDL
...C490.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC490 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Elezione del consiglio direttivo
            e del collegio dei revisori dei conti
                  dell'ordine provinciale).
     1.  Ai fini di cui al presente articolo, titolari del
  diritto elettorale attivo e passivo sono gli iscritti
  all'ordine provinciale.
     2.  Le elezioni del consiglio direttivo e del collegio dei
  revisori dei conti sono indette dal presidente dell'ordine
  provinciale ogni quattro anni, in un periodo compreso tra il
  mese di ottobre ed il mese di dicembre, in una data indicata
  dal consiglio direttivo uscente.
     3.  La comunicazione agli elettori della data delle
  elezioni di cui al comma 2 è effettuata tra i sessanta ed i
  quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita, mediante
  avviso da pubblicare nel bollettino dell'ordine, ove
  esistente, nel periodico ufficiale della Federazione nazionale
  e, su almeno tre quotidiani tra i più diffusi della provincia.
  La pubblicazione sui quotidiani deve essere ripetuta altre due
  volte nelle settimante precedenti le elezioni.  La
  comunicazione della data delle elezioni può essere effettuata,
  in alternativa, mediante lettera raccomandata da inviare a
  ciascun iscritto.  Nella comunicazione sono indicati i giorni,
  gli orari e la sede delle votazioni.
     4.  I candidati sono ragguppati in liste presentate da un
  numero di iscritti all'albo provinciale, diversi dai
  candidati, che deve essere almeno il doppio del numero dei
  consiglieri da eleggere.  Ogni candidato può far parte solo in
  una lista.
     5.  La sottoscrizione dei presentatori delle liste deve
  essere apposta su moduli predisposti dall'ordine provinciale
  recanti nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di
  iscrizione all'albo dei sottoscrittori e deve essere
  autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della
 
                              Pag. 10
 
  legge 21 marzo 1990, n. 53, o dal segretario dell'ordine.
  Ciascun presentatore può sottoscrivere una sola lista.  Nessuna
  lista può comprendere un numero di candidati superiore a
  quello degli eleggibili, né inferiore ad un terzo.
     6.  Le liste dei candidati sono presentate almeno venti
  giorni prima della data di inizio delle elezioni.  Sulla
  regolarità delle liste decide il consiglio direttivo entro
  cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione.  Le
  liste vengono numerate progressivamente secondo l'ordine di
  presentazione ed affisse nella sede dell'ordine provinciale
  almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
     7.  Le elezioni si svolgono, di norma, presso la sede
  dell'ordine provinciale o nelle sedi delle unità sanitarie
  locali, ed in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo.
     8.  Il voto è espresso per la lista, con l'eventuale
  indicazione delle preferenze, che non possono, comunque,
  essere superiori al numero dei componenti dell'organo da
  eleggere.
     9.  Ad ogni lista compete un numero di seggi proporzionale
  al numero dei voti ricevuti.  Il 20 per cento dei seggi è
  attribuito alla lista di maggioranza relativa quale premio di
  maggioranza.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-490 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0490 TOTPAG=0023 TOTDOC=0031 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=006 PAGFIN=0010 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=049000 00 FASCIDC=13DDL0490 SORTNAV=0049000 000 00000 ZZDDLC490 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati