| (Composizione del seggio elettorale).
1. Ai fini delle elezioni di cui all'articolo 7, il seggio
elettorale è costituito da un presidente, da due scrutatori e
da un segretario.
2. Svolge le funzioni di presidente del seggio, il
presidente del consiglio direttivo in carica o un suo
delegato.
3. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale, almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali,
nomina, tra gli iscritti all'albo, gli scrutatori ed il
segretario, e provvede alle eventuali sostituzioni.
4. I candidati, non possono essere nominati componenti del
seggio elettorale in qualità di scrutatori o di segretario.
| |