| (Votazioni).
1. Le votazioni si effettuano mediante schede pieghevoli
predisposte dall'ordine provinciale recanti, in appositi
spazi, l'indicazione delle liste individuate con il numero
progressivo, nonché tante righe quante sono le preferenze che
possono essere espresse. Sulle schede sono apposti il timbro
dell'ordine e la firma di uno degli scrutatori.
2. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto la
scheda pieghevole viene consegnata all'elettore dal presidente
del seggio elettorale, previa identificazione all'atto in cui
l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto;
contemporaneamente, è consegnata all'elettore una matita
copiativa che deve essere restituita al presidente con la
scheda. Si applica l'articolo 17 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221,
e successive modificazioni, ad eccezione del primo comma.
3. Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul
numero della lista. Per l'espressione delle preferenze, che
sono valide solo se relative ai candidati della lista votata,
è necessario indicare il nome e cognome dei candidati. Sono
valide le preferenze espresse indicando solo il cognome
qualora non vi siano più candidati con il medesimo cognome.
4. Se l'elettore non ha contrassegnato alcuna lista ma ha
espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti
nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla
quale essi appartengono.
5. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito
ai sensi dell'articolo 7, comma 8, sono considerate nulle.
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