| (Scrutinio).
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente
dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche.
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2. Il seggio elettorale provvede all'accantonamento del
numero di seggi spettanti come premio di maggioranza.
3. Il seggio elettorale procede allo spoglio dei voti
espressi per le liste e delle preferenze indicate per ciascun
candidato, annotando i risultati nel verbale. Successivamente
determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra
individuale di ciascun candidato ai sensi del comma 4.
4. La cifra elettorale di una lista è costituita dal
numero di voti riportati dalla lista stessa. La cifra
individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di
lista aumentata dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna
lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per
1, 2, 3, 4, ...sino a concorrenza del numero dei con- siglieri
da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozien-
ti, ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i
suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le
altre liste, secondo l'ordine dei quozienti, ai sensi del
comma 5.
7. Stabilito il numero di consiglieri assegnati a ciascuna
lista e attribuito il premio di maggioranza alla lista di
maggioranza relativa, i componenti del seggio elettorale
formano la graduatoria dei candidati delle singole liste,
secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre
individuali.
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