| (Proclamazione e comunicazioni).
1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 10, il
presidente del seggio elettorale proclama eletti fino alla
concorrenza dei seggi, cui la lista ha diritto, quei candidati
che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre
individuali più elevate, e, a parità di cifra, il più anziano
ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221.
2. Le schede valide e quelle nulle o contestate, sono
raccolte in distinti plichi sigillati sui quali sono apposte
le firme dei componenti il seggio elettorale. Tali plichi sono
conservati per almeno sei mesi.
3. Il presidente del seggio elettorale comunica, con
lettera raccomandata, i risultati delle elezioni agli eletti,
nonché ai Ministeri della sanità e di grazia e giustizia, alla
Federazione nazionale ed al prefetto competente per
territorio.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
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