| (Elezioni alle cariche dell'ordine).
1. Il consiglio direttivo, nella prima riunione, che deve
essere convocata dal consigliere che ha riportato il maggior
numero di voti, elegge tra i suoi componenti, a scrutinio
segreto e a maggioranza di voti, il presidente.
2. Le cariche di presidente, vice presidente, segretario e
tesoriere dell'ordine provinciale sono incompatibili con
quelle di Ministro della Repubblica, parlamentare europeo o
nazionale, presidente della giunta regionale, assessore
regionale, sindaco, assessore comunale, segretario nazionale o
a livello locale di un partito politico, presidente o
segretario di un sindacato medico in relazione alla titolarità
della legale rappresentanza.
3. Il presidente comunica, con lettera raccomandata, i
risultati delle elezioni ai Ministeri della sanità e di grazia
e giustizia, alla Federazione nazionale, alle federazioni
regionali degli Ordini, all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza medici, (ENPAM), al prefetto ed agli uffici
giudiziari della provincia.
4. Il collegio dei revisori dei conti, nella prima
riunione, convocata dal revisore più votato, elegge il proprio
presidente, con le modalità di cui al presente articolo.
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