| (Organi della federazione regionale).
1. Sono organi della federazione regionale: il
consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori
dei conti.
2. Il consiglio, rinnovato ogni quattro anni tra il mese
di gennaio ed il mese di febbraio, è composto:
a) da tutti i presidenti degli ordini provinciali
della regione;
b) da un rappresentante nominato dai consigli
direttivi degli ordini provinciali per ogni 3.000 iscritti o
frazione superiore a 1.000. Per le regioni Basilicata, Molise
ed Umbria, il numero dei rappresentanti è raddoppiato.
3. Il consiglio, nella prima riunione, convocata dal
presidente del capoluogo di regione, elegge, tra i suoi
componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il
presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere,
che costituiscono la giunta.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un
rappresentante per ogni ordine provinciale, eletto fra i
componenti del collegio dei revisori dei conti provinciale.
5. Il presidente effettua le comunicazioni di cui
all'articolo 11, comma 3.
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