| (Competenze degli organi della
federazione regionale).
1. Al consiglio della federazione regionale di cui
all'articolo 13, spettano le seguenti competenze:
a) eleggere la giunta;
b) approvare il bilancio di previsione e il conto
consuntivo;
c) stabilire, su proposta della giunta, il
contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare
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in rapporto al numero degli iscritti per le spese di
funzionamento della federazione regionale;
d) svolgere le funzioni attribuite alle
federazioni regionali dalle leggi, dai contratti di lavoro e
dalle convenzioni;
e) designare i rappresentanti della federazione
regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
f) provvedere all'accreditamento delle strutture
che attuano la formazione e dei corsi di aggiornamento e
formazione permanente, che deve obbligatoriamente essere
richiesto per i corsi attuati nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, avendo particolare riguardo per i corsi
dedicati a professionalità non ricomprese in specializzazioni
universitarie, nel qual caso la procedura dell'accreditamento
si estende anche all'università. Ai fini del curriculum
professionale degli iscritti e della valutazione
concorsuale può essere attribuito valore solo ai corsi
accreditati, ai sensi della presente lettera;
g) gestire, di intesa con gli organismi del
Servizio sanitario nazionale, le commissioni professionali e
di verifica dei requisiti di qualità (VRQ), quale sistema di
governo e procedura formativa del personale sanitario.
2. La giunta della federazione regionale, di cui
all'articolo 13, propone all'approvazione del consiglio il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
3. Al presidente della federazione regionale spettano le
seguenti competenze:
a) rappresentare la federazione;
b) convocare e presiedere la giunta e il
consiglio;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;
d) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
4. Per il vice presidente, il segretario e il tesoriere
della federazione regionale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5.
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5. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6, intendendosi
sostituito al consiglio direttivo, il consiglio della
federazione regionale.
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