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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8689
DDL0490-0018
Progetto di legge Camera n. 490 - testo presentato - (DDL13-490)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C490. TESTIPDL
...C490.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC490 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Competenze degli organi della
                   federazione regionale).
     1.  Al consiglio della federazione regionale di cui
  all'articolo 13, spettano le seguenti competenze:
         a)  eleggere la giunta;
         b)  approvare il bilancio di previsione e il conto
  consuntivo;
         c)  stabilire, su proposta della giunta, il
  contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare
 
                              Pag. 15
 
  in rapporto al numero degli iscritti per le spese di
  funzionamento della federazione regionale;
         d)  svolgere le funzioni attribuite alle
  federazioni regionali dalle leggi, dai contratti di lavoro e
  dalle convenzioni;
         e)  designare i rappresentanti della federazione
  regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
         f)  provvedere all'accreditamento delle strutture
  che attuano la formazione e dei corsi di aggiornamento e
  formazione permanente, che deve obbligatoriamente essere
  richiesto per i corsi attuati nell'ambito del Servizio
  sanitario nazionale, avendo particolare riguardo per i corsi
  dedicati a professionalità non ricomprese in specializzazioni
  universitarie, nel qual caso la procedura dell'accreditamento
  si estende anche all'università.  Ai fini del  curriculum
  professionale degli iscritti e della valutazione
  concorsuale può essere attribuito valore solo ai corsi
  accreditati, ai sensi della presente lettera;
         g)  gestire, di intesa con gli organismi del
  Servizio sanitario nazionale, le commissioni professionali e
  di verifica dei requisiti di qualità (VRQ), quale sistema di
  governo e procedura formativa del personale sanitario.
     2.  La giunta della federazione regionale, di cui
  all'articolo 13, propone all'approvazione del consiglio il
  bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
     3.  Al presidente della federazione regionale spettano le
  seguenti competenze:
         a)  rappresentare la federazione;
         b)  convocare e presiedere la giunta e il
  consiglio;
         c)  curare l'esecuzione delle deliberazioni degli
  organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;
         d)  svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle
  leggi e dai regolamenti.
     4.  Per il vice presidente, il segretario e il tesoriere
  della federazione regionale si applicano le disposizioni di
  cui all'articolo 5.
 
                              Pag. 16
 
     5.  Ai fini di cui al presente articolo, si applicano,
  altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6, intendendosi
  sostituito al consiglio direttivo, il consiglio della
  federazione regionale.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-490 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0490 TOTPAG=0023 TOTDOC=0031 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=025 PAGFIN=0016 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=049000 00 FASCIDC=13DDL0490 SORTNAV=0049000 000 00000 ZZDDLC490 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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