| (Apertura di dispensari farmaceutici e di nuove farmacie
in aree di interesse turistico).
1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituiti dall'articolo 6
della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai
seguenti:
"Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera
b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia
prevista dalla pianta organica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono istituire dispensari
farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante
provvedimento delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, è affidata alla responsabilità del
titolare di una farmacia della zona con preferenza per il
titolare della farmacia più vicina. I dispensari farmaceutici
sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso,
già confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché
nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque
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di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio
decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in
aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,
l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici e l'apertura
di nuove farmacie, tenuto conto della media giornaliera delle
presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione
turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n.
217".
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