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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8690
DDL0490-0019
Progetto di legge Camera n. 490 - testo presentato - (DDL13-490)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C490. TESTIPDL
...C490.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC490 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Organi della Federazione nazionale).
     1.  Sono organi della Federazione nazionale: il consiglio
  nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei
  conti ed il presidente.
     2.  Il consiglio nazionale, composto dai presidenti degli
  ordini provinciali e dai presidenti delle federazioni
  regionali, ogni quattro anni, in un periodo compreso fra il
  mese di marzo ed il mese di aprile, elegge il comitato
  centrale, composto da quindici membri, ed il collegio dei
  revisori dei conti, composto da tre membri.  Sono eleggibili
  tutti gli iscritti agli albi provinciali.
     3.  Le elezioni di cui al comma 2 sono indette dal
  presidente nelle date indicate dal comitato centrale, ai sensi
  del presente comma.  La comunicazione della data delle elezioni
  ai presidenti degli ordini provinciali è effettuata con
  lettera raccomandata almeno venti giorni prima.  Nella
  comunicazione sono indicati i giorni, che devono essere due,
  di cui uno festivo, gli orari e la sede della votazione.
     4.  Ciascun presidente di cui al comma 2 dispone di un voto
  fino a 999 iscritti e, dal millesimo iscritto, di un voto ogni
  1.500 iscritti fino ad un massimo di tre voti.  Ciascun
  presidente, nelle votazioni del consiglio nazionale, dispone
  del medesimo numero di voti attribuitogli in sede
  elettorale.
     5.  Il seggio elettorale è costituito dal presidente, da
  due scrutatori e da un segretario.
     6.  Svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale
  il presidente della federazione regionale in carica o un suo
  delegato.
     7.  Il comitato centrale, almeno quindici giorni prima
  dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina tra i
 
                              Pag. 17
 
  presidenti degli ordini provinciali, gli scrutatori ed il
  segretario di cui al comma 5, e provvede alle eventuali
  sostituzioni.
     8.  Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le
  disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-490 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0490 TOTPAG=0023 TOTDOC=0031 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=006 PAGFIN=0017 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=049000 00 FASCIDC=13DDL0490 SORTNAV=0049000 000 00000 ZZDDLC490 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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