| (Organi della Federazione nazionale).
1. Sono organi della Federazione nazionale: il consiglio
nazionale, il comitato centrale, il collegio dei revisori dei
conti ed il presidente.
2. Il consiglio nazionale, composto dai presidenti degli
ordini provinciali e dai presidenti delle federazioni
regionali, ogni quattro anni, in un periodo compreso fra il
mese di marzo ed il mese di aprile, elegge il comitato
centrale, composto da quindici membri, ed il collegio dei
revisori dei conti, composto da tre membri. Sono eleggibili
tutti gli iscritti agli albi provinciali.
3. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette dal
presidente nelle date indicate dal comitato centrale, ai sensi
del presente comma. La comunicazione della data delle elezioni
ai presidenti degli ordini provinciali è effettuata con
lettera raccomandata almeno venti giorni prima. Nella
comunicazione sono indicati i giorni, che devono essere due,
di cui uno festivo, gli orari e la sede della votazione.
4. Ciascun presidente di cui al comma 2 dispone di un voto
fino a 999 iscritti e, dal millesimo iscritto, di un voto ogni
1.500 iscritti fino ad un massimo di tre voti. Ciascun
presidente, nelle votazioni del consiglio nazionale, dispone
del medesimo numero di voti attribuitogli in sede
elettorale.
5. Il seggio elettorale è costituito dal presidente, da
due scrutatori e da un segretario.
6. Svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale
il presidente della federazione regionale in carica o un suo
delegato.
7. Il comitato centrale, almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle operazioni elettorali, nomina tra i
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presidenti degli ordini provinciali, gli scrutatori ed il
segretario di cui al comma 5, e provvede alle eventuali
sostituzioni.
8. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10.
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