| (Elezione alle cariche federative nazionali).
1. Il comitato centrale di cui all'articolo 15, nella
prima riunione convocata dal consigliere che ha riportato il
maggior numero di voti, elegge, tra i propri componenti, a
scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il presidente, il
vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
2. Il presidente del comitato centrale comunica, con
lettera raccomandata, i risultati delle elezioni ai Ministeri
della sanità e di grazia e giustizia, all'ENPAM, al prefetto
ed agli uffici giudiziari di Roma, nonché agli ordini
provinciali.
3. Il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo
15, nella prima riunione convocata dal revisore che ha
ottenuto il maggior numero di voti ai sensi del medesimo
articolo 15, elegge il proprio presidente.
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