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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8692
DDL0490-0021
Progetto di legge Camera n. 490 - testo presentato - (DDL13-490)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C490. TESTIPDL
...C490.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC490 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Competenze del consiglio nazionale, del comitato centrale
  e del collegio dei revisori dei conti della Federazione
                         Nazionale).
     1.  Al consiglio nazionale della Federazione nazionale
  spettano le seguenti competenze:
         a)  eleggere il comitato centrale e il collegio dei
  revisori dei conti;
         b)  approvare il bilancio preventivo ed il conto
  consuntivo;
         c)  stabilire il contributo annuo che ciascun
  ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti,
  per le spese di funzionamento della Federazione;
         d)  approvare, su proposta del comitato centrale,
  il codice di deontologia;
 
                              Pag. 18
 
         e)  adottare i regolamenti proposti dal comitato
  centrale.  Tali regolamenti sono inviati al Ministero della
  sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
  I regolamenti relativi al personale dipendente della
  Federazione nazionale sono inviati anche alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
  pubblica;
         f)  approvare le tariffe minima e massima degli
  onorari delle prestazioni medico-chirurgiche proposte dal
  comitato centrale.  Le tariffe sono rese esecutive con decreto
  del Ministro della sanità.  Tali tariffe sono inderogabili per
  le persone fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione
  delle prestazioni medico-chirurgiche e qualsiasi accordo in
  deroga è nullo.  Le relative violazioni comportano la
  sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio professionale per
  le persone fisiche, comminata dall'ordine provinciale
  competente e la sospensione per lo stesso periodo
  dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche,
  disposta, previo accertamento o verifica dell'avvenuta
  violazione, dall'autorità che l'ha rilasciata;
         g)  esprimere, su proposta del comitato centrale,
  parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII, annessa
  al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
  modificazioni, sulla programmazione del numero dei posti
  disponibili nelle facoltà di medicina e nelle scuole di
  specializzazione, nonché sui contenuti didattici delle scuole
  di specializzazione.
     2.  Al comitato centrale della Federazione nazionale
  spettano le seguenti competenze:
         a)  eleggere, fra i propri componenti, il
  presidente, il vice presidente, il segretario e il
  tesoriere;
         b)  vigilare, sulla conservazione del decoro e
  dell'indipendenza della professione, in ambito nazionale;
         c)  coordinare e promuovere l'attività degli ordini
  provinciali e delle federazioni regionali;
 
                              Pag. 19
 
         d)  promuovere e favorire tutte le iniziative
  intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti agli
  albi provinciali, ad emanare direttive per la verifica
  professionale periodica degli iscritti e per l'accreditamento
  dei corsi di aggiornamento professionale ai sensi
  dell'articolo 14, comma 1, lettera  f);
         e)  designare i rappresentanti della Federazione
  nazionale presso commissioni, enti od organizzazioni di
  carattere nazionale ed internazionale;
         f)  concorrere con autorità centrali nello studio e
  nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano
  interessare la professione;
         g)  emanare direttive di massima per la soluzione
  delle controversie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
  i);
         h)  esercitare il potere disciplinare nei confronti
  dei componenti dei consigli direttivi degli ordini
  provinciali.  Contro i provvedimenti adottati è ammesso il
  ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le
  professioni sanitarie;
         i)  proporre al consiglio nazionale le tariffe
  minima e massima degli onorari delle prestazioni
  medico-chirurgiche;
         l)  assumere iniziative dirette alla repressione
  dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle
  competenze professionali;
         m)  provvedere all'amministrazione dei beni della
  Federazione nazionale;
         n)  proporre all'approvazione del consiglio
  nazionale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
         o)  proporre al consiglio nazionale il contributo
  annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto
  al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
  della Federazione nazionale;
         p)  proporre all'approvazione del consiglio
  nazionale il codice di deontologia.
 
                              Pag. 20
 
     3.  Al collegio dei revisori dei conti della Federazione
  nazionale spettano le seguenti competenze:
         a)  esaminare il bilancio di previsione ed il conto
  consuntivo;
         b)  esaminare i documenti amministrativi e
  contabili.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-490 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0490 TOTPAG=0023 TOTDOC=0031 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=023 PAGFIN=0020 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=049000 00 FASCIDC=13DDL0490 SORTNAV=0049000 000 00000 ZZDDLC490 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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