| (Competenze del consiglio nazionale, del comitato centrale
e del collegio dei revisori dei conti della Federazione
Nazionale).
1. Al consiglio nazionale della Federazione nazionale
spettano le seguenti competenze:
a) eleggere il comitato centrale e il collegio dei
revisori dei conti;
b) approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
c) stabilire il contributo annuo che ciascun
ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti,
per le spese di funzionamento della Federazione;
d) approvare, su proposta del comitato centrale,
il codice di deontologia;
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e) adottare i regolamenti proposti dal comitato
centrale. Tali regolamenti sono inviati al Ministero della
sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
I regolamenti relativi al personale dipendente della
Federazione nazionale sono inviati anche alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica;
f) approvare le tariffe minima e massima degli
onorari delle prestazioni medico-chirurgiche proposte dal
comitato centrale. Le tariffe sono rese esecutive con decreto
del Ministro della sanità. Tali tariffe sono inderogabili per
le persone fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione
delle prestazioni medico-chirurgiche e qualsiasi accordo in
deroga è nullo. Le relative violazioni comportano la
sospensione da uno a sei mesi dall'esercizio professionale per
le persone fisiche, comminata dall'ordine provinciale
competente e la sospensione per lo stesso periodo
dell'autorizzazione amministrativa per le persone giuridiche,
disposta, previo accertamento o verifica dell'avvenuta
violazione, dall'autorità che l'ha rilasciata;
g) esprimere, su proposta del comitato centrale,
parere vincolante sulle modifiche alla tabella XVIII, annessa
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, sulla programmazione del numero dei posti
disponibili nelle facoltà di medicina e nelle scuole di
specializzazione, nonché sui contenuti didattici delle scuole
di specializzazione.
2. Al comitato centrale della Federazione nazionale
spettano le seguenti competenze:
a) eleggere, fra i propri componenti, il
presidente, il vice presidente, il segretario e il
tesoriere;
b) vigilare, sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza della professione, in ambito nazionale;
c) coordinare e promuovere l'attività degli ordini
provinciali e delle federazioni regionali;
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d) promuovere e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti agli
albi provinciali, ad emanare direttive per la verifica
professionale periodica degli iscritti e per l'accreditamento
dei corsi di aggiornamento professionale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera f);
e) designare i rappresentanti della Federazione
nazionale presso commissioni, enti od organizzazioni di
carattere nazionale ed internazionale;
f) concorrere con autorità centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano
interessare la professione;
g) emanare direttive di massima per la soluzione
delle controversie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
i);
h) esercitare il potere disciplinare nei confronti
dei componenti dei consigli direttivi degli ordini
provinciali. Contro i provvedimenti adottati è ammesso il
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie;
i) proporre al consiglio nazionale le tariffe
minima e massima degli onorari delle prestazioni
medico-chirurgiche;
l) assumere iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle
competenze professionali;
m) provvedere all'amministrazione dei beni della
Federazione nazionale;
n) proporre all'approvazione del consiglio
nazionale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
o) proporre al consiglio nazionale il contributo
annuo che ciascun ordine provinciale deve versare in rapporto
al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
della Federazione nazionale;
p) proporre all'approvazione del consiglio
nazionale il codice di deontologia.
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3. Al collegio dei revisori dei conti della Federazione
nazionale spettano le seguenti competenze:
a) esaminare il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo;
b) esaminare i documenti amministrativi e
contabili.
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