| (Competenze del presidente, del vice presidente, del
segretario e del tesoriere della Federazione nazionale).
1. Al presidente della Federazione nazionale spettano le
seguenti competenze:
a) rappresentare la Federazione;
b) convocare e presiedere il consiglio nazionale
ed il comitato centrale;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirigere l'attività degli uffici;
d) svolgere gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Per il vice presidente ed il tesoriere si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5.
3. Ai fini del presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, intendendosi sostituito al
consiglio direttivo il comitato centrale.
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