| (Procedimenti disciplinari).
1. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio della
professione adottati nei confronti dei medici chirurghi ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, sono validi anche
per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente e la
relativa durata è computata ai fini degli eventuali
provvedimenti disciplinari adottati in tale ambito. A tali
fini il legale rappresentante della struttura in cui il medico
opera, informa l'ordine provinciale competente, dell'avvio dei
procedimenti disciplinari ed il presidente dell'ordine
comunica a questi le eventuali sanzioni comminate.
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