| (Esame di abilitazione).
1. La Commissione per gli esami di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo di cui alla
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lettera C) del primo comma del regolamento sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni,
approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9
settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
271 del 2 novembre 1957, è composta dal presidente dell'ordine
provinciale dei medici chirurghi competente per territorio o
da un suo delegato, che la presiede, da un professore
ordinario designato dal Ministro della sanità e scelto da una
terna di nominativi proposti dal Consiglio universitario
nazionale, da sette membri designati dall'ordine provinciale
tra i liberi professionisti ed i medici dipendenti di secondo
livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, esperti
nella materia oggetto delle prove di esame.
2. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo le prove di esame si svolgono
presso le strutture del Servizio sanitario nazionale nel
rispetto delle disposizioni stabilite con apposito regolamento
approvato con decreto del Ministro della sanità da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Non si applica l'articolo 24 del citato
regolamento approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 9 settembre 1957, come sostituito dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 15 novembre 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio
1981.
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