| (Norme finali).
1. Per quanto non stabilito dalla presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, al relativo regolamento per la
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, ed alla legge 24 luglio
1985, n. 409, e successive modificazioni.
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