| (Costituzione dell'Agenzia italiana
per l'aviazione civile).
1. E' costituita una società per azioni denominata Agenzia
italiana per l'aviazione civile (AIAC SpA), che subentra nelle
attribuzioni, in materia aeronautica, esercitate dal Registro
aeronautico italiano, dalla Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale, dalla Direzione generale
dell'aviazione civile e dal Registro aeronautico nazionale.
2. L'AIAC SpA è regolata da un proprio statuto, approvato
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro del tesoro, ed è soggetta alle norme che
disciplinano la società per azioni. Lo statuto della AIAC
prevede l'obbligo di presentazione di bilanci annuali in
pareggio dopo gli ammortamenti previsti dalla legge e gli
oneri fiscali e finanziari e stabilisce l'obbligo che l'AIAC
eroghi servizi allineati con gli standard dei Paesi
europei.
3. Il capitale sociale dell'AIAC SpA è pari a lire 200
miliardi, ripartito in 200 milioni di azioni del valore
nominale di 1.000 lire ciascuna, ed è sottoscritto per 110
milioni di azioni dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, per conto dello Stato. Per 90 milioni di azioni
il capitale può essere sottoscritto dalle regioni e da altri
soggetti pubblici e privati.
4. Alla data di costituzione dell'AIAC SpA, il Registro
aeronautico italiano, l'Azienda autonoma di assistenza al volo
per il traffico aereo generale, la Direzione generale
dell'aviazione civile e il Registro aeronautico nazionale sono
soppressi e le attività, le passività, i beni materiali ed
immateriali di proprietà di detti enti sono trasferiti
all'AIAC SpA e ne costituiscono il patrimonio.
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