| Onorevoli Colleghi! - Il tabagismo tra i giovani
è divenuto un problema acuto (come rilevato dai dati riportati
nelle tabelle allegate alla relazione sulla "Condizione
giovanile e consumo di alcool" dell'Osservatorio permanente
sui giovani e l'alcool, quaderno n. 3, con introduzione di
Enrico Tempesta, edizioni OTET) e pertanto esige misure
immediate da parte dei responsabili della sanità pubblica.
Indagini tra i giovani hanno dimostrato come, nei gruppi
al di sotto dei quindici anni, l'iniziazione e la dedizione al
fumo siano simbolo di maturità tra gli stessi adolescenti. Nei
giovani, oltretutto, le conseguenze del fumo si manifestano
molto presto: quasi la metà dei fumatori adolescenti presenta
già disturbi alle coronarie ed accusa problemi di
respirazione. Nelle ragazze, l'uso crescente di contraccettivi
orali aumenta ed amplifica gli effetti dannosi del tabacco
quale fattore di rischio circolatorio.
Inoltre, si hanno poi, sia per le ragazze che per i
ragazzi, le conseguenze a lungo termine, ma non per questo
meno preoccupanti: chi comincia a fumare nell'adolescenza
raddoppia il rischio di morire di cancro polmonare tra i
quaranta ed i cinquanta anni in confronto ad una persona che
comincia a fumare in età adulta (intorno ai venticinque
anni).
Una qualsiasi impostazione di interventi di prevenzione
dovrebbe partire dalla identificazione delle cause per cui un
adolescente comincia a fumare. Tralasciando i problemi
psicologici, di emulazione dei fratelli maggiori o dei
genitori o di emancipazione da parte delle ragazze, che
spingono a fumare un adolescente, veniamo all'oggetto della
presente proposta di legge.
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Nel testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza
della maternità ed infanzia, approvato con regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, all'articolo 25, che modifica
l'articolo 730 del codice penale, è prevista un'ammenda per
chiunque venda o somministri tabacco a persone minori degli
anni sedici. In seguito, tale ammenda è stata sostituita da
una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 32 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il divieto di vendita di
tabacco ai minori di anni sedici già esiste ma non è
rispettato perché, a differenza dei Paesi anglosassoni dove
l'avviso di divieto è esposto in vista in qualunque rivendita
di tabacco, nel nostro Paese il gestore non espone l'avviso al
pubblico e non controlla certo il documento di identità del
cliente.
L'affissione dell'avviso di divieto di vendita di
sigarette o di qualsiasi altro articolo derivante dal tabacco
ai minori di anni sedici non è che l'inizio di una serie di
interventi che una nazione civile, che ha a cuore il destino
di tutti i suoi membri, dovrebbe attuare. L'avviso certamente
non diminuirà il tabagismo tra i minori ma perlomeno
funzionerà da deterrente, non fosse altro per il suo valore
simbolico.
La presente proposta di legge prevede, poi, un'ammenda per
coloro che omettano di esporre, all'interno del proprio
esercizio di vendita al pubblico di tabacchi, l'avviso oggetto
della proposta di legge in discussione.
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