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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


871
DDL0064-0002
Progetto di legge Camera n. 64 - testo presentato - (DDL13-64)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C64. TESTIPDL
...C64.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC64 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli  Colleghi! - Il tabagismo tra i giovani
  è divenuto un problema acuto (come rilevato dai dati riportati
  nelle tabelle allegate alla relazione sulla "Condizione
  giovanile e consumo di alcool" dell'Osservatorio permanente
  sui giovani e l'alcool, quaderno n. 3, con introduzione di
  Enrico Tempesta, edizioni OTET) e pertanto esige misure
  immediate da parte dei responsabili della sanità pubblica.
     Indagini tra i giovani hanno dimostrato come, nei gruppi
  al di sotto dei quindici anni, l'iniziazione e la dedizione al
  fumo siano simbolo di maturità tra gli stessi adolescenti.  Nei
  giovani, oltretutto, le conseguenze del fumo si manifestano
  molto presto: quasi la metà dei fumatori adolescenti presenta
  già disturbi alle coronarie ed accusa problemi di
  respirazione.  Nelle ragazze, l'uso crescente di contraccettivi
  orali aumenta ed amplifica gli effetti dannosi del tabacco
  quale fattore di rischio circolatorio.
     Inoltre, si hanno poi, sia per le ragazze che per i
  ragazzi, le conseguenze a lungo termine, ma non per questo
  meno preoccupanti: chi comincia a fumare nell'adolescenza
  raddoppia il rischio di morire di cancro polmonare tra i
  quaranta ed i cinquanta anni in confronto ad una persona che
  comincia a fumare in età adulta (intorno ai venticinque
  anni).
     Una qualsiasi impostazione di interventi di prevenzione
  dovrebbe partire dalla identificazione delle cause per cui un
  adolescente comincia a fumare.  Tralasciando i problemi
  psicologici, di emulazione dei fratelli maggiori o dei
  genitori o di emancipazione da parte delle ragazze, che
  spingono a fumare un adolescente, veniamo all'oggetto della
  presente proposta di legge.
 
                               Pag. 2
 
     Nel testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza
  della maternità ed infanzia, approvato con regio decreto 24
  dicembre 1934, n. 2316, all'articolo 25, che modifica
  l'articolo 730 del codice penale, è prevista un'ammenda per
  chiunque venda o somministri tabacco a persone minori degli
  anni sedici.  In seguito, tale ammenda è stata sostituita da
  una sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 32 della
  legge 24 novembre 1981, n. 689.  Il divieto di vendita di
  tabacco ai minori di anni sedici già esiste ma non è
  rispettato perché, a differenza dei Paesi anglosassoni dove
  l'avviso di divieto è esposto in vista in qualunque rivendita
  di tabacco, nel nostro Paese il gestore non espone l'avviso al
  pubblico e non controlla certo il documento di identità del
  cliente.
     L'affissione dell'avviso di divieto di vendita di
  sigarette o di qualsiasi altro articolo derivante dal tabacco
  ai minori di anni sedici non è che l'inizio di una serie di
  interventi che una nazione civile, che ha a cuore il destino
  di tutti i suoi membri, dovrebbe attuare.  L'avviso certamente
  non diminuirà il tabagismo tra i minori ma perlomeno
  funzionerà da deterrente, non fosse altro per il suo valore
  simbolico.
     La presente proposta di legge prevede, poi, un'ammenda per
  coloro che omettano di esporre, all'interno del proprio
  esercizio di vendita al pubblico di tabacchi, l'avviso oggetto
  della proposta di legge in discussione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-64 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0064 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=006400 00 FASCIDC=13DDL0064 SORTNAV=0006400 000 00000 ZZDDLC64 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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