| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende attribuire anche al coniuge separato la facilitazione
prevista dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898,
a favore del coniuge divorziato per la riscossione
dell'assegno di mantenimento presso terzi. Infatti, in caso di
divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il coniuge creditore, trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla messa in mora del coniuge debitore, può notificare il
provvedimento che fissa la misura dell'assegno ai terzi tenuti
a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato (in buona sostanza, almeno di regola, i datori di
lavoro) con invito a versargli direttamente le somme dovute.
In caso di inadempimento da parte dell'obbligato, il coniuge
creditore ha azione diretta esecutiva nei confronti del terzo
per il pagamento delle somme dovutegli. Mentre analoga
previsione non è prevista per il coniuge separato nell'attuale
formulazione dell'articolo 156 del codice civile, in base al
quale è solamente consentito il ricorso alla procedura
esecutiva notoriamente lunga e costosa. Tale differenza di
trattamento riteniamo realizzi una ingiustificata disparità
tra coniuge divorziato e coniuge separato: pertanto anche a
quest'ultimo deve essere riconosciuta la facoltà di mettere in
mora il coniuge obbligato con il semplice invio di lettera
raccomandata, dopodiché in caso di inadempienza, notificato il
provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno ai terzi
tenuti alla corresponsione periodica di somme di danaro, sarà
possibile l'azione diretta esecutiva nei confronti del
terzo.
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