| 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 156 del codice civile
sono inseriti i seguenti:
"Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell'assegno, dopo la costituzione in mora, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, del coniuge obbligato
e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può
notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente
somme di denaro al coniuge obbligato, con l'invito a versargli
direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge
inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non
adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei
suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale
assegno di mantenimento".
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