| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
stata concepita nell'ambito della generale influenza
esercitata dal "nuovo corso" inaugurato dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, che si è ispirata principalmente all'esigenza di
definire delle norme a garanzia dell'efficienza e
dell'economicità dell'azione amministrativa mirando altresì
alla sua semplificazione.
Tali garanzie vengono concepite soprattutto nell'ambito
dei rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione ed
il cittadino e sembrano qualificare e dare nuova vita ai
princìpi che già ispirarono la legge sull'autocertificazione e
che sono certamente stati voluti dal nostro Costituente quando
ha parlato di buon andamento dell'attività amministrativa
nell'articolo 97 della Carta costituzionale.
A tale scopo, si è ritenuto di alleggerire e velocizzare
le operazioni di certificazione dello status di elettore
anche in relazione all'esigenza di evitare che le
amministrazioni comunali siano tenute ad un impiego di
risorse, materiali e temporali che, se le distolgono dalla
loro attività ordinaria, d'altra parte possono essere
validamente economicizzate con mezzi sostitutivi qualificati
agli scopi perseguiti.
In quest'ottica, si è ritenuto di utilizzare, quale
supporto della certificazione, la carta di identità che, se da
una parte, costituisce un mezzo di immediata disponibilità per
l'elettore, dall'altra, è un documento sottoposto ad un
rinnovo periodico che permette la verifica costante al fine
dell'apposizione di eventuali annotazioni di modificazioni dei
dati inerenti alla sede della sezione elettorale in
conseguenza di cambi di residenza dell'avente diritto.
E' altresì opportuno sottolineare che, costituendo un
valido documento di identificazione, la carta di identità,
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esibita ai componenti del seggio elettorale in cui l'elettore
è iscritto, permette l'ammissione immediata al voto senza
procedere a verifiche ulteriori.
La necessità di intervenire con un'idonea certificazione
della partecipazione al voto implica la previsione di una
modifica del modello della carta di identità.
A ciò si aggiunga che l'utilizzazione di un tagliando
elettorale da apporre sulla carta di identità permette la
evidenziazione della presenza dei requisiti per l'ammissione
al voto in occasione delle consultazioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica e comunque consente la verifica
immediata della ricorrenza dei requisiti per l'esercizio del
diritto di voto in generale.
E' evidente che anche in sede di revisione delle liste
elettorali l'invio del tagliando garantisce l'immediatezza del
riconoscimento.
L'articolo 1 determina i dati ulteriori, rispetto a quelli
attualmente indicati, che, al fine dell'utilizzazione della
carta di identità come documento per l'esercizio del diritto
di voto, devono essere necessariamente precisati in essa.
E' altresì previsto che sia comunque possibile individuare
a vista l'elettore ammesso alle consultazioni per l'elezione
dei rappresentanti del Senato della Repubblica: a tale scopo,
la commissione elettorale comunale, incaricata della revisione
delle liste, provvede all'invio del tagliando sia ai cittadini
che abbiano raggiunto l'età per l'esercizio del diritto di
voto sia agli elettori che siano ammessi alle consultazioni
per il rinnovo del Senato della Repubblica.
In conclusione, si comprende come tale iniziativa sia
fondamentalmente preposta a garantire, come detto, una
velocizzazione delle operazioni amministrative connesse allo
svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie,
garantendo altresì un'indubbia economizzazione delle risorse
impiegate al fine della certificazione dello status di
elettore e uno snellimento delle procedure a tale
certificazione inerenti.
Si auspica dunque la rapida approvazione della presente
proposta di legge.
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