| 1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"La carta di identità contiene altresì, per i cittadini
iscritti nelle liste elettorali, l'indicazione del numero e
della sede della sezione elettorale alla quale l'elettore è
assegnato. L'applicazione, a cura dell'elettore, del tagliando
elettorale attestante l'avvenuta iscrizione nelle liste
elettorali, inviato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma,
della legge 7 ottobre 1947, n.1058, permette il riconoscimento
a vista dell'elettore che è ammesso alle consultazioni
elettorali o referendarie.
L'esibizione della carta di identità con apposti i dati di
cui al comma precedente e il tagliando elettorale di cui
all'articolo 4, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947,
n.1058, è requisito indispensabile per l'esercizio del diritto
di voto.
La carta di identità deve contenere appositi spazi nei
quali l'elettore applica il tagliando elettorale di cui
all'articolo 4, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947,
n.1058.
La carta di identità deve altresì contenere appositi spazi
nei quali il presidente del seggio elettorale certifica
l'avvenuta partecipazione alla votazione con l'apposizione
della data dell'elezione e del bollo della sezione".
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