| 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7
ottobre 1947, n.1058, sono inseriti i seguenti:
"A coloro i quali risultino iscritti nelle liste
elettorali, la commissione elettorale comunale provvede ad
inviare un tagliando
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elettorale attestante l'avvenuta iscrizione di cui
all'articolo 3.
Il tagliando elettorale di cui al terzo comma deve essere
applicato a cura di ciascun elettore sulla carta di identità
negli appositi spazi ivi previsti.
Il tagliando elettorale attestante l'ammissione
dell'elettore alle consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti del Senato della Repubblica deve presentare
caratteristiche di stampa e di colore che evidenzino il
possesso dei requisiti anagrafici necessari per l'ammissione
medesima".
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