| 1. Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 7 ottobre
1947, n. 1058, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai quali
invia il tagliando elettorale di cui all'articolo 4, terzo
comma".
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 13 della legge 7
ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:
"La commissione elettorale comunale invia il tagliando
elettorale di cui al quinto comma dell'articolo 4 agli
elettori che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per
l'ammissione alle consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti del Senato della Repubblica".
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