| 1. Al primo e al terzo comma dell'articolo 28 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, le parole: "certificati elettorali" sono
sostituite dalle seguenti: "tagliandi elettorali".
2. Al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, la parola: "certificato" è sostituita dalla
seguente: "tagliando".
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